Statuto

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Articolo 1. Denominazione e Sede

E’ costituita l'Organizzazione di Promozione Sociale denominata UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare onlus ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, del D.Lgs. 460/97 e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico. Essa ha sede attualmente in Roma – Viale Glorioso n. 13 e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia. La Federazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa ed usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “onlus”.

Articolo 2. Durata

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.


Articolo 3. Finalità ed attività

La Federazione è apartitica e non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana,  civile e culturale.  Ferma restando l’autonomia delle singole Associazioni  federate,  sia nell’organizzarsi sia nel raggiungere le rispettive finalità, la Federazione si propone di perseguire i comuni interessi delle Associazioni federate e degli Enti

impegnati nella tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare, nell'ambito della:

1. ricerca scientifica;
2. applicazione di protocolli terapeutici;
3. diffusione e uso delle conoscenze acquisite;
4. sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali, europee e internazionali;
5. promozione ed applicazione di iniziative legislative a favore dei malati rari;
6. promozione e organizzazione di corsi di formazione ed informazione a favore dei malati rari;
7. promozione dello sviluppo di una cultura di presa in carico, anche individuale, del paziente;
8. incentivazione dello sviluppo di prodotti medicinali orfani;
9. esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Inoltre la Federazione:

a) promuove azioni giurisdizionali e interviene nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse della Federazione e delle Associazioni federate;
b) interviene in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi dei malati rari concernenti le finalità generali perseguite dalla Federazione;
c) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) attiva, cura e mantiene relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le
Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il rapporto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità della Federazione;
e) promuove il continuo sviluppo della classe medica, paramedica e amministrativa nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;
f) promuove e cura l’organizzazione, anche attraverso terzi, di raccolta fondi per finanziare le attività complessive della Federazione e il perseguimento dei suoi scopi;
g) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone affette da malattie rare e compatibili col presente Statuto.

Ha infine il divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate o da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle a ccessorie per natura o statutarie in quanto integrative ad esse.


Articolo 4. I Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le Associazioni per Malattie Rare che mosse da spirito di solidarietà ne condividono le finalità. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo che valuta esclusivamente secondo il principio di compatibilità tra le finalità della Federazione e quelle delle singole Associazioni. Sono regolarmente federate le Associazioni che, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, dopo aver fatto richiesta scritta di affiliazione, e ricevuto la delibera di approvazione, abbiano inviato alla segreteria i documenti prescritti.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti, doveri e parità di trattamento nella Federazione. Ogni Associazione Federata elegge un suo Rappresentante e un suo Sostituto in seno alla Federazione il quale resta in carica fino a revoca, ad insindacabile giudizio dell’Associazione stessa. Qualora il socio decida di non rinnovare la propria adesione alla Federazione, il Rappresentante e il suo Sostituto decadono dalla carica con effetto immediato. Le Associazioni federate pagano una quota di affiliazione annuale che viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Ordinaria. La quota del socio è intrasmissibile.


Articolo 5. Diritti dei Soci

I Soci partecipano a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita della Federazione e contribuiscono, ciascuno con identici diritti, a determinarne le scelte e gli orientamenti della stessa, garantendo così uniformità nei rapporti tra gli associati.

Riuniti in Assemblea Straordinaria i Rappresentanti, maggiori di età, delle Associazioni federate hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto nonché dello scioglimento della Federazione.

I Rappresentanti delle Associazioni federate esercitano la loro volontà sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie attraverso l’espressione di un voto, indipendentemente dalla dimensione o dallo stato giuridico dell’associazione rappresentata. Essi inoltre godono del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo se l’associazione che rappresentano è in regola con il pagamento della quota di affiliazione annuale prevista.


Articolo 6. Doveri dei Soci


E’ fatto obbligo ai Soci:

- di inviare all’iscrizione, i seguenti documenti:

1. atto costitutivo;
2. statuto;
3. ultimo bilancio consuntivo o conto economico
4. bilancio di previsione, se l'Associazione è costituita da meno di un anno presenterà il primo bilancio utile non appena disponibile.

- di versare la quota di affiliazione annuale per l’Esercizio Finanziario in corso (1 luglio – 30 giugno dell’anno seguente);
- di inviare ogni anno alla Federazione il Bilancio dell’ultimo esercizio approvato dall’Assemblea dell’Associazione, ove l’assemblea deliberi di legare la quota al bilancio;
- di contribuire ai raggiungimenti degli scopi della Federazione prestando, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera.

L'associazione si avvale prevalentemente per il perseguimento dei fini istituzionali delle attività prestate dai Rappresentanti delle Associazioni federate e dai soci delle stesse, i quali in tal caso prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.


Articolo 7. Recesso dei Soci

L’Associazione Federata potrà recedere dalla Federazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.


Articolo 8. Esclusione dei Soci

Le Associazioni federate possono essere escluse dalla Federazione qualora:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto e dal Regolamento ed alle finalità della Federazione;
- senza giustificati motivi, il Rappresentante e l’Associazione Federata non adempiano puntualmente agli obblighi assunti col presente Statuto;
- per due anni consecutivi non sia versata la quota di affiliazione prevista, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di concedere una dilazione di tre mesi.


Articolo 9. Collaboratori

La Federazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Federati, nominati dal Consiglio Direttivo. E' ammessa la figura del Direttore Esecutivo con la funzione di staff operativo della presidenza.


Articolo 10. Organi Sociali

Gli Organi della Federazione sono:

a)L’Assemblea dei Soci;
b)Il Consiglio Direttivo;
c )Il Presidente;
d)Il collegio dei Probiviri;
e)Il collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. E' incompatibile l’appartenenza contemporanea agli organi di cui alle lettere d) ed e).

Tutti gli Organi si rinnovano ogni quattro anni e possono essere riconfermati.


Articolo 11. Organismi Regionali Rappresentativi delle Associazioni federate

Sono istituiti gli Organismi Regionali Rappresentativi delle Associazioni federate in forma di delegazioni regionali della Federazione.

Esse sono costituite in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano, riunendo e coordinando sistematicamente tutti i Rappresentanti territoriali delle Associazioni federate che operino in quello specifico territorio in rappresentanza regionale della Federazione.

La costituzione ed il funzionamento delle delegazioni regionali è regolamentata dal Regolamento della Federazione.


Articolo 12. L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è formata dai Rappresentanti delle Associazioni federate. L’Assemblea può essere Ordinaria e

Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Federazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Rappresentanti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Tuttavia per deliberare l'esclusione dall'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sempre e solo con la presenza anche per delega di due terzi dei Rappresentanti e delibera solo in questa condizione a maggioranza dei presenti. In mancanza del suddetto quorum l’Assemblea Straordinaria non è valida. Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce, obbligatoriamente a termine di legge e su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata anche ogni volta che ne faccia richiesta al Presidente la maggioranza del Consiglio Direttivo. o almeno un decimo dei soci. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato ai soci ed ai componenti del Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo, anche telematico,  che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.


Articolo 13. Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede Ordinaria:

1) Approva il Bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
2) Approva la Relazione annuale sull'attività federale realizzata, presentata dal Presidente della Federazione;
3) Approva  su proposta del Consiglio Direttivo la quota annuale di affiliazione dei soci;
4) Approva il Piano strategico federale e il Piano d'azione annuale federale su proposta del Consiglio Direttivo;
5) Elegge direttamente il Presidente della Federazione per votazione a scheda segreta; il Presidente, pur nominato con deliberazione autonoma, farà parte dei sette (7) componenti del  Consiglio Direttivo;
6) Elegge, dopo il Presidente, gli altri componenti del Consiglio Direttivo per votazione a scheda segreta;
7) Approva il Regolamento della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo;
8) Delibera su quanto demandatole per legge o per statuto, o proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
9) Elegge i Consigli dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
10) Delibera l'esclusione dall'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo e previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo articolo 19.

L’Assemblea in sede Straordinaria:

1) Delibera le modifiche allo Statuto;
2) Decide in ordine allo scioglimento della Federazione, alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’Art. 30.


Articolo 14. Rappresentanza dei Soci in Assemblea

In caso di impedimento i Rappresentanti delle Associazioni federate possono rilasciare delega scritta ad altro Socio. Nessun Rappresentante può avere più di una delega.


Articolo 15. Svolgimento dell’Assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione. Nel caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

In caso di Assemblea ordinaria il Presidente nomina un Segretario tra i Rappresentanti delle Associazioni federate parte cipanti all'assemblea,  con il compito di controllare gli accertamenti sulla regolarità della convocazione e costituzione dell'adunanza, sul diritto d’intervento e di voto, e sulla validità delle deleghe effettuati dal Presidente e di redigere il verbale dell’assemblea.

In caso di Assemblea straordinaria, in considerazione della sua specifica competenza, il verbale sarà ricevuto per atto pubblico da un notaio scelto dal Presidente, il quale in tal caso avrà il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione dell'adunanza, il diritto d’intervento e di voto e la validità delle deleghe.

L’Associazione Federata non in regola con il versamento della quota di affiliazione annuale non può esercitare il diritto di voto.


Articolo 16. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, eletto con deliberazione autonoma ai sensi dell'art. 13) n. 5, e da altri 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i rappresentanti designati dalle rispettive Associazioni federate.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ogni 2 (due) anni si procederà alla sostituzione di 3 (tre) dei 6 (sei)  Consiglieri eletti diversi dal Presidente, secondo le modalità espresse nel Regolamento della Federazione.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri essi sono sostituiti attingendo dalla lista dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo può decadere prima della sua naturale durata a seguito della non approvazione da parte dell'Assemblea di tutti gli atti amministrativi e programmatici federali (Relazione attività federale svolta, piani strategici e programmatici, bilanci).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione ed elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ovvero tutte le volte che il Presidente della Federazione o cinque consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta a mezzo lettera, fax, email, da parte del Presidente della Federazione almeno quindici giorni prima della data prevista. La convocazione conterrà l'ordine del giorno.

In caso di straordinaria urgenza, senza la possibilità di riunire i consiglieri, il Presidente della Federazione ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo atti in forma scritta trasmessi ai singoli componenti separatamente a mezzo fax o email. I consiglieri sono tenuti a dare risposta al mittente esprimendo l'approvazione o meno. In caso di mancata risposta si considererà astensione. Ogni atto così prodotto dovrà essere obbligatoriamente ratificato nella prima riunione utile del consiglio. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale e a maggioranza dei presenti.

Sono valide le riunioni del consiglio con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad esprimere un solo voto. L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive è motivo di decadimento del consigliere dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni e per ogni esigenza consultiva può costituire delle Commissioni di lavoro fissandone i componenti e definendone le attività.

Inoltre per l’approfondimento conoscitivo di particolari tematiche il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata:

1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Probiviri;
2) il Presidente del Comitato tecnico-scientifico;
3) i coordinatori delle Commissioni di lavoro;
4) rappresentanti e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse;
5) qualsiasi altra persona, che per competenze o incarichi particolari, scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente della Federazione.


Articolo 17. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Federazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.

Esso:

a) elabora, sentito il Direttore Esecutivo,  e redige il Piano strategico federale ed il Piano d'azione annuale federale e li sottopone all'Assemblea;
b) propone all'Assemblea il Regolamento della federazione per l'approvazione;
c) propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale dei soci e gli ulteriori eventuali contributi;
d) adotta tutte le necessarie azioni e prende ogni eventuale decisione necessaria all'attuazione dei piani programmatici federativi;
e) istituisce Commissioni di approfondimento, per affari e servizi istituzionali o di consultazione su temi d'interesse, ne fissa la composizione e ne definisce l'attività. Compongono le Commissioni Rappresentanti delle Associazioni federate nonché loro soci, purché aventi requisiti e competenze funzionali agli scopi delle commissioni istituite. Le Commissioni hanno durata illimitata e rispondono al Consiglio Direttivo per l'operato;
f) nomina il Direttore Esecutivo;
g) nomina il Comitato tecnico-scientifico;
h) assume il personale.


Articolo 18. Il Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea; dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso rappresenta legalmente la Federazione in giudizio e davanti a terzi. Compie ogni atto giuridico che impegna la federazione, stipula convenzioni tra la federazione ed altri Enti previa approvazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità attuative.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; conferisce col Direttore Esecutivo sullo stato delle attività e dei servizi in atto da parte della Federazione; redige e presenta all'Assemblea la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione.

Il Presidente della Federazione può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di particolari compiti ovvero deleghe e si avvale di eventuali collaborazioni di staff sia tra i soci che tra terzi previa approvazione del consiglio.

In caso di dimissioni, decesso o sopravvenuta incapacità del Presidente, la carica è assunta dal Vicepresidente che, in tal caso deve convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni per la sostituzione. Il Presidente è il capo del personale ed è garante e responsabile della validità e correttezza di esecuzione di ogni atto amministrativo federale.


Articolo 19. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi eletti tra i soci dall’assemblea e da due supplenti sempre eletti tra i soci dall’assemblea. Il supplente interviene su richiesta motivata di un titolare, che deve informarlo per iscritto dei precedenti degli affari in trattazione. Il supplente continua a partecipare al Collegio fino a conclusione degli affari, ma limitatamente ad essi. I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario.

In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione. Il Collegio dei Probiviri esamina i casi segnalati e documentati dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere non vincolante riguardo le proposte di esclusione dalla Federazione.


Articolo 20. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi eletti tra i soci dall’Assemblea e due membri supplenti sempre eletti tra i soci dall’Assemblea.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario. In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere finalizzato all'approvazione da parte dell'Assemblea, del bilancio preventivo e di quello consuntivo.


Articolo 21. Le risorse economiche patrimoniali

Le risorse economiche della Federazione provengono da:

a) quote di affiliazione delle Associazioni federate;
b) contributi volontari di aderenti e privati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio dell'associazione è altresì integrato dai beni di cui al successivo articolo 23 acquistati a qualsiasi titolo.


Articolo 22. Erogazioni, donazioni e lasciti

La Federazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. La Federazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, laddove trattasi di eredità, in cui vengono stabiliti modi e tempi di utilizzo in conformità a quanto previsto nell’atto costitutivo e nello statuto.


Articolo 23. Beni immobili, mobili ed altri beni

La Federazione può possedere od acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili.


Articolo 24. Erogazioni e destinazione dei fondi

La Federazione ha l’obbligo di utilizzare i fondi a disposizione unicamente per la realizzazione di attività statutariamente previste ed in osservanza dell’Art. 3 del presente Statuto.


Articolo 25. Esercizio sociale

L’esercizio sociale della Federazione ha inizio il 1°luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo. La quota di affiliazione annuale segue l’esercizio finanziario e deve essere versata entro il 31 dicembre dell’anno solare in corso.


Articolo 26. Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo annuale viene predisposto dal Tesoriere con la collaborazione del Direttore Esecutivo; viene inviato al Consiglio Direttivo entro il 31 agosto per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

Esso, dopo l’esame e l’approvazione del Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea a disposizione dei soci oppure inviato unitamente alla convocazione per l’approvazione dell’Assemblea.


Articolo 27. Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo, atto di politica programmatica della Federazione, viene predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo, deve essere posto a disposizione dei soci secondo le modalità del precedente Articolo 26 per la successiva approvazione dell’Assemblea.


Articolo 28. Destinazione dei proventi

Alla Federazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leggi o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Federazione ha infine l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di cui sopra per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 3.


Articolo 29. Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Federazione. Esso può essere modificato solo dall’Assemblea riunita in via Straordinaria secondo le modalità dell’art. 12.


Articolo 30. Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione per qualunque causa determinato è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che, tolte tutte le necessarie spese per la chiusura della Federazione, determinerà le modalità di devoluzione dei beni residui a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità. Quanto sopra, sentito l’organismo di controllo di cui l’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 31. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme Costituzionali e alle leggi in materia di promozione sociale e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.



Approvato dall'Assemblea Straordinaria in Roma, 18 settembre 2009.

Uniamo

 

Uniamo FIMR onlus
Federazione Italiana Malattie Rare